L’articolo 1130 c.c., della legge n°. 220/12 di riforma del Condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, impone all'amministratore di tenere un apposito registro di “anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.
La normativa prevede espressamente che:
"Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisca le informazioni necessarie direttamente presso i pubblici registri, addebitandone il costo ai condìmini inadempienti. E' inoltre fatto obbligo al proprietario di comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro e non oltre 60 gg. In caso di mancata comunicazione l'Amministratore provvederà a recuperare i dati con spese a carico del proprietario come previsto dall'art. 10, comma 1.6, L. 220/2012."
Per agevolare la Sua comunicazione obbligatoria per legge, si è predisposta una scheda anagrafica compilabile via web. Cliccando sul pulsante sotto riportato, verrà indirizzato alla scheda che dovrà compilare sotto la sua personale responsabilità ed inviare tramite apposito comando. Eviterà in questo modo inutili attività di ricerche dati e conseguenti addebiti di spese.
Per la completezza dell’archivio di anagrafe condominiale si richiede, nella scheda, la digitazione di un documento d'identità dell'intestatario.
Scarica la scheda per l' Anagrafica Condominiale